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REGISTRO ORARIO DI LAVORO PER AUTOTRASPORTO, I CHIARIMENTI MINISTERIALI

La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d’intesa con la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, ha emanato una circolare contenente ulteriori chiarimenti operativi in merito all’istituzione del registro dell’orario di lavoro da parte delle imprese di autotrasporto.

Tale circolare ministeriale emanata a seguito dei quesiti formulati dalle Organizzazioni di categoria, rappresenta un importante risultato ottenuto grazie all’azione intrapresa in questi mesi dalla Confederazione e dalla Confartigianato Trasporti: tale azione ha consentito di incidere nella redazione dei contenuti della stessa circolare e nella semplificazione degli adempimenti spettanti ai datori di lavoro del settore.

Innanzitutto, la circolare restringe ulteriormente il campo di applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 234 del 19 novembre 2007 precisando che tale disposizione si applica “esclusivamente al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicolali atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”.

Inoltre, sono forniti chiarimenti sia con riferimento alla possibilità di utilizzare, ai fini della presente normativa, il libro paga- sezione presenze con la doppia vidimazione (dell’Istituto assicuratore e della Direzione provinciale del lavoro), sia con riferimento alle modalità di tenuta dello registro stesso.

In particolare con riferimento a tale ultimo aspetto, il Ministero ha previsto alcune semplificazioni circa le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro stesso, in particolare, la possibilità dell’annotazione mensile dell’orario complessivo svolto dal lavoratore, distinto in ordinario e straordinario.

Infine, la circolare ministeriale, con riferimento al profilo sanzionatorio, invita i propri Uffici territoriali e gli altri Organi di vigilanza e controllo a tenere in considerazione le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame, nonché dell’assenza di specifiche disposizioni operative nella prima fase di applicazione della disciplina” e, quindi, di valutare “con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.

Si tratta dell’affermazione di un principio importante e fortemente sostenuto dalla Confederazione che aveva fin da subito la propria preoccupazione in merito all’applicazione delle sanzioni previste, determinata dalla non coincidenza tra l’entrata in vigore dell’obbligo (1° gennaio 2008) e l’emanazione delle disposizioni attuative dello stesso.

Per opportuna conoscenza e documentazione, la suddetta circolare ministeriale è disponibile per il download.

pdfNota_registro_19marzo.pdf

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