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DEFINITIVA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI

E’ stato definitivamente convertito in legge il Decreto legge n. 2/2012, recante “Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale”.

Il provvedimento, Legge n. 28 del 24 marzo 2012 (vedere l’Allegato 1) è stato pubblicato sulla G.U. n. 71 ed è vigente dallo scorso 25 marzo. Si riportano di seguito i principali contenuti di interesse confederale.

Articolo 2 – Divieto della commercializzazione delle buste in plastica cd “non ecologiche”; viene stabilito:

1) l’obbligo dell’uso dei sacchetti per l’asporto merci conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (requisiti di biodegradabilità e compostabilità) secondo una certificazione rilasciata da organismi accreditati.

2) la proroga fino al 31 luglio 2012 dell’entrata in vigore del divieto di commercializzazione dei sacchetti per l’asporto merci, non conformi alla norma UNI EN 13432, con maniglia “esterna” e con spessore inferiore ai 200 o 100 micron, a seconda che si tratti rispettivamente di sacchi per alimenti o sacchi destinati ad altri prodotti. Se invece i sacchi sono dotati di maniglia “interna” i limiti di spessore “scendono” a 100 o 60 micron rispettivamente.

3) che i sacchi non conformi ai requisiti di cui alla norma UNI EN 13432:2002, cioè “non ecologici”, oltre a dover rispettare gli spessori suddetti ai fini della loro riusabilità, debbono contenere una percentuale di plastica riciclata minima del 10% – se per usi non alimentari – o del 30% – se destinati ad usi alimentari.

Entro il 31 luglio 2012, è prevista la possibilità dell’emanazione d’un aggiuntivo decreto ministeriale che fissi ulteriori caratteristiche tecniche relativamente ai punti 1) 2) e 3). Mentre il divieto di commercializzazione entra in vigore con la pubblicazione in G.U. della Legge di conversione, le sanzioni per il mancato rispetto del divieto di commercializzazione di sacchi “non ecologici” si applicano, tuttavia, dal 31 dicembre 2013, consentendo un ampio periodo di familiarizzazione con i nuovi obblighi.

Si precisa, al riguardo, che le sanzioni riguardano i soggetti che commercializzano i sacchi in plastica e non gli utilizzatori finali dei medesimi.

L’apparato sanzionatorio, ad ogni modo, pare ambiguo in quanto non chiarisce né il concetto di “ingente quantità” di sacchi commercializzati né quello collegato al “20% del fatturato del trasgressore”. L’ammontare può arrivare, nei casi più gravi, sino a 100.000 Euro (il quadruplo del massimo). La Confederazione ha, a suo tempo, presentato un emendamento (condiviso dalle altre Organizzazioni di Rete Imprese per l’Italia) di completa riformulazione della norma, prevedendo – fra l’altro – una congrua riduzione degli importi, emendamento che è stato, nondimeno, ritenuto inammissibile.

Articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 – Disposizioni “transitorie” sui materiali da riporto

Fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale sulle terre e rocce da scavo, previsto dalla Legge “liberalizzazioni”, di cui si dirà oltre, viene stabilito quanto segue:

1) i materiali da riporto eventualmente rinvenuti nel suolo durante gli scavi non sono considerati rifiuti, ma sottoprodotti e possono quindi essere riutilizzati. Il riutilizzo non è, ad ogni modo, “automatico”, ma è necessario che siano rispettati i requisiti contenuti nell’articolo 184-bis del D. lgs. 152/2006.

2) perché sia consentito il riutilizzo, quindi, il sottoprodotto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione.

3) l’uso del materiale escavato non deve comportare impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Articolo 3, comma 6 – modifica dell’allegato D, parte IV, punto 5 del D. lgs. 152/2006

La norma rinovella completamente il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D. lgs. 152/2006, punto – come noto – concernente l’identificazione di un rifiuto come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose ed ha quindi ricadute ai fini della classificazione di tali tipi di rifiuti.

Si rende noto, infine, che è stato definitivamente convertito in Legge il cosiddetto “decreto liberalizzazioni”, che prevede anch’essa alcune norme in materia ambientale; si tratta della Legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata lo scorso 24 marzo 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 71).

Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 26 (“Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l’incremento della raccolta e recupero degli imballaggi”) e 49 (“Utilizzo terre e rocce da scavo”). 

Il primo articolo opera alcune modifiche al D. lgs. 152/2006; spicca in particolare, fra esse, il fatto che alle domande autorizzatorie relative alle imprese che non aderiscono al sistema dei consorzi (e che quindi fanno riferimento a sistemi di raccoltain proprio ovvero a meccanismi di restituzione dei propri imballaggi) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 (dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso) della legge n. 241/1990.

Il secondo articolo, come anticipato in precedenza, stabilisce che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essereregolamentato con un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; esso dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (si tratta tuttavia di un mero termine ordinatorio).

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