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SISMA ITALIA CENTRALE DEL 24 AGOSTO 2016: SOSPENSIONE DEI TERMINI PER VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che sospende i termini dal 24 agosto 2016 al 16 dicembre 2016

Sospesi gli adempimenti ed i versamenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto e il 16 dicembre 2016 per le zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il decreto ministeriale di sospensione, anticipato dal comunicato stampa del Ministero Economia e finanze n. 153 del 1° settembre 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre u.s..

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è stata disposta la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto u.s., che ha interessato l’Italia Centrale.
La sospensione riguarda i termini tributari relativi a versamenti e adempimenti scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Sono escluse le ritenute che, salvo i casi di impossibilità da parte dei sostituti, devono continuare ad essere operate e versate.

1. I SOGGETTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE
Come anticipato dal comunicato stampa del MEF n. 153 del 1° settembre 2016, la sospensione riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non) aventi residenza, sede legale o operativa nei seguenti territori interessati dall’evento calamitoso:

Marche:
Arquata del Tronto (AP); Acquasanta Terme (AP), Montegallo (AP), Montefortino (FM), Montemonaco (AP)

Abruzzo:
Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Valle Castellana (TE), Rocca Santa Maria (TE)

Lazio:
Accumoli (RI), Amatrice (RI), Cittareale (RI)

Umbria:
Preci (PG), Norcia (PG), Cascia (PG), Monteleone di Spoleto (PG)

Si evidenzia l’ampliamento del numero dei comuni del Lazio, colpiti dal sisma, rispetto al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25 agosto 2016 (si veda News n. 53/2016): l’elenco è, infatti, integrato con l’inclusione del comune di Cittareale (RI).
L’elenco dei comuni potrebbe essere ulteriormente ampliato, con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e finanze. In tal caso, come previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto in oggetto, la sospensione si applica anche ai comuni colpiti dal sisma ed individuati in un momento posteriore.

2. AMBITO OGGETTIVO
Sono sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari, scadenti nel periodo di sospensione (cioè, scadenti tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016).
Sono altresì sospesi i termini derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
La sospensione non si applica alle ritenute, che devono continuare ad essere operate e versate dai sostituti d’imposta. Qualora i sostituti siano impossibilitati ad effettuare l’adempimento ed il versamento nei termini ordinari, nessuna sanzione è tuttavia applicabile: l’articolo 6, comma 5, decreto legislativo n. 472/97 prevede la forza maggiore tra i casi di non punibilità.

3. PERIODO DI SOSPENSIONE
La sospensione riguarda i termini ricadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016 (venerdì).
I relativi adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro martedì 20 dicembre 2016, come previsto dall’articolo 1, comma 4, decreto in oggetto.

Si fa presente che l’articolo 9, comma 2-bis, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), a seguito delle modifiche intervenute con la legge di stabilità per il 2016, ha disposto che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi per eventi eccezionali e imprevedibili avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili uguali, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Si ricorda che la disposizione non si applica in maniera automatica, ma è condizionata alla disponibilità di risorse preordinate allo scopo: la rateizzazione potrà, quindi, essere applicata in sede di ripresa dei versamenti sospesi a fronte di una specifica copertura finanziaria.

Arquata 06-09-2016

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