Home Notizie Split payment – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate dopo la manovra dell’Aprile 2017

Split payment – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate dopo la manovra dell’Aprile 2017

La circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro sistematico delle regole di applicazione della scissione dei pagamenti, dopo l’ampliamento dell’ambito soggettivo, in vigore dal 1° luglio 2017. Confermati alcuni chiarimenti già contenuti nella precedente circolare n. 15/E/2015, in merito all’ambito oggettivo.Ambito soggettivo
Dal 1° luglio 2017, lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (P.A.) e delle Società (controllate dalle P.A. e quotate nella Borsa italiana).

Ambito oggettivo
La principale novità è nel fatto che il meccanismo si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta sul reddito, fatturate dal 1° luglio 2017, la cui imposta diviene esigibile da tale data. Confermati, inoltre, molti chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E/2015.

Sono esclusi dallo split:

  • gli acquisti per i quali i cessionari/committenti sono debitori d’imposta (cioè, operazioni in reverse charge);
    i regimi IVA “speciali” (monofase, margine, agenzie di viaggio, regime ex L. 398/91, regime ex artt. 34 e 34-bis DPR n. 633/72, per attività di intrattenimento e spettacoli viaggianti);
  • le operazioni in cui il soggetto (esportatore abituale) intende acquistare senza IVA nei limiti del plafond disponibile: la fattura dovrà, quindi essere emessa in regime di non imponibilità ex art. 8, c.1, lett. c), DPR n. 633/72;
  • le operazioni per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante (ad es.: servizi di riscossione delle entrate), in forza di una disciplina speciale o di un provvedimento giudiziale;
  • le operazioni tra fornitore e P.A/Società, riconducibili ad operazioni permutative, o caratterizzate da partite in compensazione tra contrapposti rapporti di credito;
  • le operazioni a favore di dipendenti P.A/Società, se la fattura è intestata al dipendente stesso (si applica lo split, al contrario, se la fattura è emessa ed intestata alla P.A/Società).

Per quanto concerne le sanzioni, in considerazione dell’incertezza in materia, l’Agenzia precisa l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di irregolarità nell’applicazione del meccanismo fino alla data di emanazione della circolare in oggetto (quindi, fino alla data del 7 novembre 2017), sempreché l’IVA sia stata versata.

Per i dettagli si rimanda alla lettura della circolare qui allegata:

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