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Bonus registratori di cassa: credito d’imposta per acquisto o adattamento

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Bonus registratori di cassa: 6899 è il codice per la compensazione

Tutto pronto per l’attuazione della disposizione che è stata anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro.

Allo scopo di agevolare, nel 2019 e nel 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte degli esercenti commercio al minuto (e attività assimilate), è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro, in caso di acquisto, e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il bonus è riconosciuto sotto forma di tax credit e per consentirne l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, con la risoluzione 33/E del 1° marzo 2019, è stato appositamente istituito il codice tributo “6899”.
Si ricorda che con il provvedimento 28 febbraio 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400mila euro (vedi “Tax credit misuratori fiscali: i dettagli per il dettagliante”). In particolare, il provvedimento ha previsto che i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In sede di compilazione del modello F24, il codice“6899” sarà esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” sarà valorizzato, nel formato “aaaa”, con l’anno in cui la spesa è sostenuta.

fonte: Agenzia delle Entrate – FiscoOggi

 

Info
Laura Emiliozzi
Servizio fiscale
Tel 0733.366913 – 418

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