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Asporto – Alcuni chiarimenti su orari e modalità di vendita di cibo e bevande

asporto

Di seguito alcuni chiarimenti sull’applicazione nel settore della ristorazione del DPCM 26 aprile scorso e sulle misure igienico-sanitarie che debbono essere adottate ai fini dello svolgimento dell’attività di vendita di cibo e bevande da asporto:

  • Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro sia nei locali, che all’esterno in attesa di entrare con adeguata informazione per la clientela
  • Utilizzo di mascherine nei locali da parte del personale e della clientela soprattutto dove non è garantito il distanziamento interpersonale
  • Accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani in prossimità della cassa
  • Locali puliti ed igienizzati con frequenza di almeno due volte al giorno con adeguata aereazione e ricambio d’aria.
  • Accesso ai locali una persona alla volta con presenza massima di 2 operatori in locali di ampiezza fino a 40 metri quadrati
  • Vietato il consumo sul posto dei prodotti, nonché nelle immediate vicinanze dei locali di vendita dove viene impedita anche la semplice sosta, sempre al fine di evitare assembramenti
  • Nelle gelaterie sarà possibile vendere il gelato nelle vaschette apposite o eventualmente anche nelle coppette purché confezionate, ma non con i coni.

Per quanto riguarda la Regione Marche la vendita di cibo d’asporto è consentita già dal 27 aprile 2020 previa prenotazione telefonica o online, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività anche artigianali con codice ATECO 56 (bar, ristoranti gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, take-away, etc.)

Con la nuova ordinanza del 28 aprile 2020 inoltre si specifica che:

  • l’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle 8.00 alle 21.00;
  • l’attività di asporto è consentita dalle 7.30 alle 22.00; all’asporto del cibo è consentito l’asporto di bevande;
  • il solo asporto di bevande non è consentito;
  • l’attività di asporto (con rif. all’ordinanza della Regione Marche n. 22 del 10/04/2020) è consentita il giorno 1° maggio;
  • l’ordinanza entra in vigore dalle 00.00 del 28/04/2020 fino a diverse disposizioni.

Leggi l’ordinanza COVID- 19 n° 24 del 28 aprile 2020

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