Home Notizie ABROGAZIONE NORME ATTUATIVE SU RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTATORE-SUBAPPALTATORE

ABROGAZIONE NORME ATTUATIVE SU RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTATORE-SUBAPPALTATORE

Il c. d. decreto Visco-Bersani all’articolo 35, commi 29-34 (l. 248/2006) aveva introdotto degli adempimenti a carico dell’appaltatore e del subappaltatore in materia di responsabilità solidale per i versamenti fiscali e contributivi di natura previdenziale ed assicurativa.

Di recente si è provveduto all’abrogazione di detti adempimenti e come è noto, tale disposizione è contenuta nel Decreto Legge n. 97 del 3 giugno 2008, varato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale.

Le fondate preoccupazioni rappresentate al Governo dal Presidente di Confartigianato, anche su istanza della Presidenza di ANAEPA, dato l’impatto che l’entrata in vigore della previgente normativa avrebbe altrimenti prodotto a partire dal 16 giugno, in particolare nel settore dell’edilizia, per via delle assurde complicazioni certificatorie che venivano richieste alle imprese, hanno trovato la dovuta considerazione da parte dell’ Esecutivo.
Vi ricordiamo che resta tuttavia in vigore quanto stabilito dall’ art.29, comma 2 del DLgs 276/2003, (Legge Biagi ), sempre in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, circa i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

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