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ACCORDO DI RINNOVO CCNL ACCONCIATURA ESTETICA TRICOLOGIA NON CURATIVA TATUAGGIO PIERCING E CENTRI BENESSERE

Essendo stato rinnovato il contratto di cui in oggetto, si fornisco alcune indicazioni applicative da tenere presenti.

a) è stato concordato un incremento retributivo a regime pari ad € 75 lordi per il 3° livello, da erogarsi in tre tranches: la prima pari a 30 € con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2011, la seconda di 23 € con la retribuzione di aprile 2012, la terza pari ad € 22 con la retribuzione di ottobre 2012. Considerato che tali disposizioni sono state decise tra i mesi di ottobre e novembre, il versamento della prima tranche dovrà avvenire con il primo cedolino paga utile, unitamente agli arretrati decorrenti dal 1 ottobre 2011 e non erogati.

b) A copertura del periodo di carenza contrattuale (1/1/2010-30/9/2011) è stata prevista l’erogazione di un importo a titolo di “una tantum” pari ad € 220 lordiper tutti i livelli di inquadramento, da erogarsi in due tranche di 110 € ciascuna. La prima dovrà essere erogata con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2011. La seconda tranche di 110 € invece sarà erogata ai lavoratori con la retribuzione relativa al mese di maggio 2012.

c) Secondo l’accordo, gli importi eventualmente corrisposti a titolo di acconti sui futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” e, pertanto, dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti non “con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2011” come previsto dall’accordo ma a partire dal periodo di paga in cui inizieranno ad essere erogati i succitati incrementi retributivi tabellari.

d) Per la parte normativa, le novità relative a tutti gli istituti giuridici troveranno applicazione a partire dal 1 dicembre 2011. Tra le altre si segnala: l’ampliamento della sfera di applicazione ai “centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera”e “toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente”, l’introduzione per la prima volta nel settore del lavoro stagionale, nonché la regolamentazione della nuova bilateralità e dell’assistenza sanitaria integrativa.

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